APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE
Si evidenziano alcuni passaggi poco chiari del decreto di approvazione delle Norme Tecniche.
" Art. 2
1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
istituita, nel periodo di cui al comma 2 bis dell'art. 5 del DL 28 maggio
2004 n°136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
2004, n° 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa
approvata con il presente decreto ...".
Riportiamo l'art. 5 del DL n°136 richiamato nel testo, completo, così come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n° 186, e in seguito dal D.L. 115 del 30 giugno 2005, così come convertito in legge dalla legge 17 agosto 2005 n°168, che aggiunge al DL 115/2005 l'articolo 14-undevicies:
" Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari
, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione,
la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta,
dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione
delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da
inviare entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le
procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione
delle norme tecniche di cui al comma 1, e` consentita, per un periodo di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita` di applicazione,
in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246".